Attività di recupero crediti


Molto spesso nello svolgimento della propria attività lavorativa capita purtroppo di avere difficoltà nell'ottenere il pagamento di un debito.

Rivolgersi a dei professionisti del recupero crediti, specializzati nel risolvere ogni pratica in via stragiudiziale e nell'espletare dell’attività che eviti la nascita di ulteriori contenziosi tra le parti, può rivelarsi la strada più breve per ottenere quando dovuto.

L’ Avv. Di Fazio assiste i clienti nelle controversie sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

In primis si cerca di ottenere il pagamento totale o in taluni casi anche parziale di quanto dovuto prima di intraprendere vie giudiziarie. L'avvocato Di Fazio aiuta il creditore nel recupero di quanto dovuto, dapprima attraverso un’attività di mediazione e persuasione del soggetto debitore.

Spesso infatti conviene evitare la strada del Tribunale per non arrivare a confrontarsi con i tempi molto lunghi della Giustizia e dei suoi procedimenti e per le spese legali che occorre sostenere.

I tentativi stragiudiziali presuppongono la volontà del debitore di far fronte spesso al pagamento in modo dilazionato. Lo Studio provvede dapprima a richiedere il pagamento della somma dovuta, comprensiva di interessi e spese, entro una certa data. La costituzione in mora del debitore con la formale intimazione per iscritto ad adempiere alla propria obbligazione entro un tempo determinato è il primo passo per fissare un limite nella vertenza: dal momento della ricezione della diffida dell'avvocato incaricato del recupero, egli avrà un tempo prefissato per adempiere alla propria obbligazione.

Nel caso in cui il soggetto terzo non dovesse onorare il proprio debito, si verificherà la fattibilità di un’azione giudiziale per il recupero di quanto dovuto tramite indagini economico/patrimoniali (presenza di beni mobili o immobili, etc.), esecuzioni e pignoramenti.

In tal caso l’Avv. Di Fazio è pronta a promuovere le azioni necessarie per il recupero forzoso di quanto dovuto da parte di persone fisiche e società che risultano inadempienti nei confronti dei propri obblighi giuridici attraverso le azioni giuridiche previste dal codice di procedura civile atte al raggiungimento di tale risultato.

Il creditore può agire in giudizio attraverso l’azione ordinaria oppure attraverso riti “speciali” -quando sussistono determinati requisiti- ovvero tramite il procedimento di ingiunzione di pagamento (c.d. decreto ingiuntivo) oppure tramite il procedimento sommario di cognizione.

È possibile procedere al recupero del credito anche nel caso di società estere che intrattengono rapporti commerciali in Italia.

Il decreto ingiuntivo

Il procedimento per ingiunzione di pagamento è disciplinato dagli artt. 633 e ss. del c.p.c, che recita testualmente: "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o consegna se del diritto fatto valere si dà prova scritta [....]”.

Il creditore munito di prova scritta del credito (fatture, scritture contabili, documenti in cui il debitore riconosce l'esistenza del proprio debito ecc. ecc.) può ottenere un provvedimento del Giudice in breve tempo, senza contraddittorio con il debitore e senza necessità di ulteriore istruttoria (come è diversamente richiesto in una causa ordinaria).

Il provvedimento denominato decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore e, qualora venga emesso immediatamente esecutivo, il creditore potrà iniziare immediatamente la procedura esecutiva nei confronti del soggetto debitore.

Nel caso in cui venga emesso senza la provvisoria esecuzione, il creditore potrà procedere all'azione esecutiva solamente dopo il decorso del termine di 40 giorni dalla data di notifica del debitore, e verrà munito della formula esecutiva. Tuttavia, qualora entro tale termine il debitore proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando l’esistenza del credito, si instaurerà un giudizio ordinario, che troverà la propria conclusione con una sentenza di conferma oppure di revoca del decreto di ingiunzione di pagamento emesso. 

Diversamente, in difetto di opposizione il decreto diverrà definitivamente esecutivo e non potrà essere impugnato pertanto si potrà procedere al recupero di quanto dovuto in modo forzoso attraverso il pignoramento di beni mobili tra cui mezzi di trasporto e conti correnti bancari oppure crediti di lavoro, oppure tramite il pignoramento di beni immobili.